Decreto Rilancio esenzione IVA

28.05.2020

Il Decreto Legge emanato il 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce le "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GU dello stesso giorno e nello stesso giorno entrato in vigore, annuncia l'azzeramento immediato dell'Iva fino al 31/12/2020 su una serie di prodotti:

-Mascherine chirurgiche

-Mascherine Ffp2 e Ffp3

-Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici

-Dispenser a muro per disinfettanti

-Soluzione idroalcolica in litri

-Perossido al 3% in litri

-Strumentazione per diagnostica per Covid-19

-Tamponi per analisi cliniche

-Termoscanner e termometri

-Provette sterili

-Detergenti disinfettanti per mani

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.

Circa le mascherine chirurgiche, dovranno essere sin da ora vendute al pubblico - sia cliente persona fisica che persona giuridica, dunque titolare di partita IVA - in regime di esenzione Iva al prezzo finale unitario di euro 0,50 cadauna, nel rispetto perciò dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11/2020 del 26/04/2020.

Come sopra detto, nel caso in cui doveste emettere una fattura elettronica a un soggetto titolare di partita Iva [un avvocato, un supermercato, una ditta, ecc.], sarebbe opportuno che la FE - benché, s'intende, sempre emessa in esenzione da Iva - contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, perlomeno una dicitura del tipo "esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020", da riportare verosimilmente nel campo "note/annotazioni" o simile e ferma l'applicazione dell'imposta di bollo nel caso di FE con importo superiore a Euro 77,47.

Quanto al cliente persona fisica, la fattura sarà evidentemente cartacea e anche - laddove riguardi comunque dispositivi medici - trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria apponendovi la marca da bollo cartacea di 2 euro sempre nel caso in cui l'importo sia superiore al detto ammontare di Euro 77,47.

Infine, cessato il periodo di esenzione dall'Iva, quindi dal 1° gennaio 2021, sugli articoli e sui prodotti sopra indicati l'imposta tornerà a essere applicabile ma nell'aliquota del 5%

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